I Condomìni obbligati alla verifica periodica dell’impianto di terra

Il DPR 462/01 “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi” entrato in vigore il 23/01/02, obbliga tutti i datori di lavoro a far effettuare ad Organismi Abilitati dal Ministero delle Attività Produttive le verifiche periodiche sugli impianti di terra, sui dispositivi di protezione dalle scariche atmosferichee sugli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione.Non si tratta di una novità!!!

In realtà, le verifiche periodiche sono obbligatorie sin dal 1955 e, fino al 23 gennaio 2002, erano affidate all’ ASL /ARPA.
Il Datore di lavoro si limitava a denunciare gli impianti, senza avere alcuna responsabilità se gli Organi di controllo pubblici non effettuavano né l’omologazione, né le verifiche periodiche dell’impianto.

Con l’entrata in vigore del D.P.R. 462/01, il datore di lavoro ha ora l’obbligo giuridico di richiedere agli Organismi Abilitati la verifica periodica e la responsabilità che questa venga effettuata secondo le seguenti periodicità:

Ogni 2 anni per:

  • impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche siti nei locali medici, scuole, nei luoghi a maggior rischio in caso di incendio, nei cantieri;
  • impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione;
  • per i condomini a rischio incendio medio o alto ai sensi del D.M.10/03/98 ( altezza di gronda superiore a 24m e/o centrale termica non compartimentata )

Ogni 5 anni per:

  • impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche siti in tutti gli altri ambienti.

In caso di inadempienza sono previste sanzioni penali e/o civili.

A verifica superata, l’Organismo Abilitato rilascia il relativo verbale al Datore di lavoro/ Amministratore che deve conservare ed esibire su richiesta agli Organi di Vigilanza. Nel caso la verifica dovesse dare esito negativo, si provvederà indicando al committente gli adeguamenti necessari al fine di mettere in sicurezza l’impianto e quindi gli stessi lavoratori.

Uno dei punti molto dibattuto nell’interpretazione della legge è se anche condomìni sono obbligati alla verifica dell’impianto di terra. La risposta è affermativa, in quanto in essi si individuano ambienti di lavoro ( D.P.R. 462/01 ). Infatti anche qualora non vi fossero rapporti di lavoro dipendente strictu sensu, (portierato, etc) occorre comunque garantire l’incolumità di coloro che sono chiamati a vario titolo a prestare la propria attività lavorativa presso un luogo ove è installato un impianto elettrico (ditta per la manutenzione degli impianti, ditta delle pulizie, etc). Ove si verificassero incidenti riconducibili a malfunzionamenti dell’impianto, non v’è dubbio che ne risponda il proprietario e /o amministratore.